IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  I  titolari  di  licenza  di caccia, rilasciata ai sensi delle
vigenti disposizioni  di  legge,  possono  praticare  nella  stagione
venatoria   1992/1993  l'attivita'  venatoria  nel  territorio  della
regione Lazio nell'osservanza delle norme di cui alla presente legge.