IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il limite dell'anticipazione bancaria di cui all'art. 50, comma 1, punto 9, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' fissato in un dodicesimo della quota annuale di riparto del fondo sanitario regionale. 2. L'anticipazione bancaria di cui al precedente comma deve essere autorizzata dalla competente autorita' regionale.