IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Il limite dell'anticipazione bancaria di cui all'art. 50, comma
1, punto 9, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e'  fissato  in  un
dodicesimo  della  quota  annuale  di  riparto  del  fondo  sanitario
regionale.
   2. L'anticipazione bancaria di cui al precedente comma deve essere
autorizzata dalla competente autorita' regionale.