IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico 1. Il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 74, e' sostituito dal seguente: "2. Le deliberazioni dei consigli provinciali concernenti le proposte sono inviate alla Giunta regionale, la quale, compiuti gli atti istruttori previsti dalla legge regionale 3 luglio 1972, n. 17 e acquisito il parere della CRTA, presenta la propria proposta, entro tre mesi dal ricevimento, al Consiglio regionale. Ove occorra un termine maggiore per l'istruttoria, comunque non superiore complessivamente a sei mesi, la Giunta ne informa il Consiglio, motivando adeguatamente. Il Consiglio delibera sulla proposta della Giunta con le procedure previste dall'art. 11". 1. Il terzo comma dell'art. 7 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 74, e' sostituito dal seguente: "3. Le deliberazioni del Consiglio regionale sono assunte con il procedimento di cui agli articoli 3 e 4, secondo che si tratti di prescrizioni e vincoli, ovvero di direttive. Si prescinde dalla consultazione preventiva prevista dal terzo comma dell'art. 3 e dal terzo comma dell'art. 4, qualora le deliberazioni vengano approvate per decorso del termine di quindici giorni previsto dall'art. 11, secondo comma". La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, 18 ottobre 1993 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 14 settembre 1993 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo l'11 ottobre 1993.