(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
         della regione Campania n. 48 dell'8 novembre 1993)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La presente legge regionale disciplina la tutela degli animali
d'affezione,  promuove  la  protezione  degli   animali,   istituisce
l'anagrafe canina.
   2.  Agli  effetti  della  presente  legge  si  considerano animali
d'affezione: cani, gatti e gli altri animali domestici.
   3. Altresi', la presente legge:
     a) promuove l'educazione alla convivenza con gli animali  ed  un
uso degli stessi rispettoso delle leggi naturali, biologiche, fisiche
e  psichiche  di  cui  sono  portatori,  al  fine  di  realizzare sul
territorio regionale un rapporto equilibrato tra  le  persone  umane,
gli animali e l'ambiente;
     b)  disciplina  il trasporto, la detenzione, la sterilizzazione,
la prevenzione delle  malattie  proprie  della  specie  e  di  quelle
trasmissibili alla specie umana e alle altre specie animali.
   4.  All'attuazione della presente legge provvedono, nei rispettivi
ambiti di competenza, la Regione, i Comuni  e  le  UU.SS.LL.  con  la
collaborazione  degli  enti  e  delle  associazioni protezionistiche,
zoofile e animalistiche.