(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 48 dell'8 novembre 1993) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge regionale disciplina la tutela degli animali d'affezione, promuove la protezione degli animali, istituisce l'anagrafe canina. 2. Agli effetti della presente legge si considerano animali d'affezione: cani, gatti e gli altri animali domestici. 3. Altresi', la presente legge: a) promuove l'educazione alla convivenza con gli animali ed un uso degli stessi rispettoso delle leggi naturali, biologiche, fisiche e psichiche di cui sono portatori, al fine di realizzare sul territorio regionale un rapporto equilibrato tra le persone umane, gli animali e l'ambiente; b) disciplina il trasporto, la detenzione, la sterilizzazione, la prevenzione delle malattie proprie della specie e di quelle trasmissibili alla specie umana e alle altre specie animali. 4. All'attuazione della presente legge provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, i Comuni e le UU.SS.LL. con la collaborazione degli enti e delle associazioni protezionistiche, zoofile e animalistiche.