IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Beni della Regione - Classificazione 1. La Regione ha un proprio demanio e un proprio patrimonio, ai sensi dell'art. 119 della Costituzione. I beni della Regione si distinguono in demaniali e patrimoniali secondo le norme dell'art. 822 e seguenti del codice civile. 2. Fanno parte del demanio regionale i beni della specie di quelli indicati nel secondo comma dell'art. 822 del codice civile, se appartengono alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo. 3. I beni patrimoniali regionali si distinguono in beni indisponibili e disponibili, nonche' in mobili ed immobili. 4. Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione i beni, a qualsiasi titolo acquisiti, rientranti nelle categorie indicate dal secondo e terzo comma dell'art. 826 del codice civile, nonche' tutti gli altri beni definiti tali da leggi statali. 5. Fanno parte del patrimonio disponibile della Regione i beni diversi da quelli indicati al precedente comma.