IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                Beni della Regione - Classificazione
 
   1. La Regione ha un proprio demanio e un  proprio  patrimonio,  ai
sensi  dell'art.  119  della  Costituzione.  I  beni della Regione si
distinguono in demaniali e patrimoniali secondo  le  norme  dell'art.
822 e seguenti del codice civile.
   2. Fanno parte del demanio regionale i beni della specie di quelli
indicati  nel  secondo  comma  dell'art.  822  del  codice civile, se
appartengono alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo.
   3.  I  beni  patrimoniali  regionali  si   distinguono   in   beni
indisponibili e disponibili, nonche' in mobili ed immobili.
   4.  Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione i beni,
a qualsiasi titolo acquisiti, rientranti nelle categorie indicate dal
secondo e terzo comma dell'art. 826 del codice civile, nonche'  tutti
gli altri beni definiti tali da leggi statali.
   5.  Fanno  parte  del  patrimonio disponibile della Regione i beni
diversi da quelli indicati al precedente comma.