IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge disciplina, in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181 e dall'articolo 34, comma 5, lettere a) e b), e comma 6 della legge regionale 26 aprile 1990, n. 30, l'esercizio delle funzioni di verifica e controllo, sotto l'aspetto sanitario e finanziario, delle attivita' assistenziali delle unita' sanitarie locali e della gestione dei fondi alle stesse assegnati. 2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte in forma ispettiva dal servizio di cui all'allegato B, punto 18- bis, della legge regionale n. 30/1990 e successive modificazioni ed integrazioni attraverso rilevazioni, accertamenti ed eventualmente indagini ed inchieste dirette ad accertare fatti specifici.