IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1. La presente legge disciplina, in conformita' a quanto stabilito
dall'articolo  13  della legge 26 aprile 1982, n. 181 e dall'articolo
34, comma 5, lettere a) e b), e comma  6  della  legge  regionale  26
aprile  1990,  n.  30,  l'esercizio  delle  funzioni  di  verifica  e
controllo, sotto l'aspetto sanitario e finanziario,  delle  attivita'
assistenziali  delle  unita'  sanitarie  locali  e della gestione dei
fondi alle stesse assegnati.
   2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte  in  forma  ispettiva
dal  servizio  di  cui  all'allegato  B,  punto  18- bis, della legge
regionale n.  30/1990  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni
attraverso  rilevazioni,  accertamenti  ed  eventualmente indagini ed
inchieste dirette ad accertare fatti specifici.