IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  All'articolo  2  della  legge regionale 31 maggio 1980, n. 46,
come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 17 luglio 1991,
n. 18, e' aggiunto il seguente quarto comma:
   "I contributi di cui al primo comma sono concessi anche a societa'
sportive, enti di promozone e privati, previa  convenzione  di  detti
soggetti  con  l'ente  locale competente territorialmente circa l'uso
dei relativi impianti".