IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. All'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 46, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 17 luglio 1991, n. 18, e' aggiunto il seguente quarto comma: "I contributi di cui al primo comma sono concessi anche a societa' sportive, enti di promozone e privati, previa convenzione di detti soggetti con l'ente locale competente territorialmente circa l'uso dei relativi impianti".