(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
       della regione Emilia-Romagna n. 91 del 28 ottobre 1993)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. La  scadenza  degli  Amministratori  straordinari  dell'Agenzia
regionale  di  promozione  turistica  (AGERTUR)  e  delle  Aziende di
promozione turistica (APT), stabilita dal comma 6 dell'art.  1  della
legge regionale 1› febbraio 1993, n. 9, e' prorogata fino alla nomina
dei  liquidatori  dei  suddetti  Enti,  da  effettuarsi  nei  termini
previsti rispettivamente dal comma 3  dell'art.  24  e  dal  comma  3
dell'art. 21 della legge regionale 9 agosto 1993, n. 28.
   2.  I  liquidatori, nei modi e nei termini definiti dal decreto di
soppressione, adempiono anche ai compiti di  gestione  che  man  mano
residuano  nel  corso  della liquidazione nell'esercizio dei poteri e
degli obblighi previsti dalla legge regionale 9 agosto 1993, n. 28 e,
per quanto in essa non previsto, dalla  legge  4  dicembre  1956,  n.
1404.