(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 91 del 28 ottobre 1993) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La scadenza degli Amministratori straordinari dell'Agenzia regionale di promozione turistica (AGERTUR) e delle Aziende di promozione turistica (APT), stabilita dal comma 6 dell'art. 1 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 9, e' prorogata fino alla nomina dei liquidatori dei suddetti Enti, da effettuarsi nei termini previsti rispettivamente dal comma 3 dell'art. 24 e dal comma 3 dell'art. 21 della legge regionale 9 agosto 1993, n. 28. 2. I liquidatori, nei modi e nei termini definiti dal decreto di soppressione, adempiono anche ai compiti di gestione che man mano residuano nel corso della liquidazione nell'esercizio dei poteri e degli obblighi previsti dalla legge regionale 9 agosto 1993, n. 28 e, per quanto in essa non previsto, dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.