IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'art. 5 "Organizzazione e funzionamento delle Commissioni provinciali e circondariale" della legge regionale 4 giugno 1988, n. 24. 1. Il comma 6 dell'art. 5 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 24, e' sostituito dal seguente: "6. Il Segretario e' nominato dal Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il Presidente della Commissione.". 2. Il comma 7 dell'art. 5 della legge regionale n. 24 del 1988 e' sostituito dal seguente: "7. La Regione, per l'espletamento delle funzioni di segreteria e dei compiti tecnico-amministrativi necessari all'attivita' delle Commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato, puo' avvalersi di personale, con qualifica funzionale equipollente a quella prevista dall'organico di segreteria, messo a disposizione dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura mediante le convenzioni di cui al comma 3. Il costo relativo a detto personale e' a carico del bilancio regionale.".