IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
Modifiche  all'art.   5   "Organizzazione   e   funzionamento   delle
   Commissioni  provinciali  e circondariale" della legge regionale 4
   giugno 1988, n. 24.
 
   1. Il comma 6 dell'art. 5 della legge regionale 4 giugno 1988,  n.
24, e' sostituito dal seguente:
   "6.   Il  Segretario  e'  nominato  dal  Presidente  della  Giunta
regionale, d'intesa con il Presidente della Commissione.".
   2. Il comma 7 dell'art. 5 della legge regionale n. 24 del 1988  e'
sostituito dal seguente:
   "7.  La Regione, per l'espletamento delle funzioni di segreteria e
dei  compiti  tecnico-amministrativi  necessari  all'attivita'  delle
Commissioni  provinciali  e  circondariale  per  l'artigianato,  puo'
avvalersi di  personale,  con  qualifica  funzionale  equipollente  a
quella  prevista  dall'organico  di  segreteria, messo a disposizione
dalle Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura
mediante  le convenzioni di cui al comma 3. Il costo relativo a detto
personale e' a carico del bilancio regionale.".