IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Fermo  restando  il  numero  complessivo  dei  posti del ruolo
regionale, alla dotazione organica distinta per qualifiche funzionali
stabilita al comma 1 dell'art. 27 della  legge  regionale  18  agosto
1984,  n.  44  come  sostituito  dall'art. 1 della legge regionale 25
gennaio 1993, n. 7, sono apportate le seguenti variazioni:
     a) il numero dei posti di terza qualifica funzionale e'  ridotto
da 150 unita' a 109 unita';
     b) il numero dei posti di quarta qualifica funzionale e' ridotto
da 340 unita' a 137 unita';
     c)  il  numero  dei  posti  di  quinta  qualifica  funzionale e'
aumentato da 555 unita' a 799 unita'.
   2. Il comma 1 dell'art. 27 della legge regionale n. 44 del 1984 e'
sostituito dal seguente:
   "1.  La  dotazione  organica  complessiva  dei  posti  del   ruolo
regionale  e' fissata in 3.844 unita', cosi' ripartita per qualifiche
funzionali:
 
    I                  0
    II                20
    III              109
    IV               137
    V                799
    VI               871
    VII              670
    VIII             770
    I dirigenziale   351
    II dirigenziale  117.".
 
   3.  Fermo  restando il numero complessivo dei posti ad esaurimento
del ruolo previsto dal comma 1 dell'art. 30 della legge regionale  19
ottobre  1990,  n.  46, alla relativa dotazione organica distinta per
qualifiche funzionali sono apportate le seguenti variazioni:
     a) il numero dei posti di terza qualifica funzionale e'  ridotto
da 19 unita' a 12 unita';
     b) il numero dei posti di quarta qualifica funzionale e' ridotto
da 72 unita' a 34 unita';
     c)  il  numero  dei  posti  di  quinta  qualifica  funzionale e'
aumentato da 119 unita' a 164 unita'.
   4. Il comma 3 dell'art. 27 della legge regionale n. 44  del  1984,
e' sostituito dal seguente:
   "3.  Oltre  alla dotazione fissata al comma 1 restano istituiti n.
293 posti ad esaurimento dell'apposito ruolo  previsto  dal  comma  1
dell'art.  30  della  legge regionale n. 46 del 1990, cosi' ripartiti
per qualifiche funzionali:
 
    III               12
    IV                34
    V                164
    VI                28
    VII               27
    VIII              15
    I dirigenziale    13.".et