IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Fermo restando il numero complessivo dei posti del ruolo regionale, alla dotazione organica distinta per qualifiche funzionali stabilita al comma 1 dell'art. 27 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44 come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 25 gennaio 1993, n. 7, sono apportate le seguenti variazioni: a) il numero dei posti di terza qualifica funzionale e' ridotto da 150 unita' a 109 unita'; b) il numero dei posti di quarta qualifica funzionale e' ridotto da 340 unita' a 137 unita'; c) il numero dei posti di quinta qualifica funzionale e' aumentato da 555 unita' a 799 unita'. 2. Il comma 1 dell'art. 27 della legge regionale n. 44 del 1984 e' sostituito dal seguente: "1. La dotazione organica complessiva dei posti del ruolo regionale e' fissata in 3.844 unita', cosi' ripartita per qualifiche funzionali: I 0 II 20 III 109 IV 137 V 799 VI 871 VII 670 VIII 770 I dirigenziale 351 II dirigenziale 117.". 3. Fermo restando il numero complessivo dei posti ad esaurimento del ruolo previsto dal comma 1 dell'art. 30 della legge regionale 19 ottobre 1990, n. 46, alla relativa dotazione organica distinta per qualifiche funzionali sono apportate le seguenti variazioni: a) il numero dei posti di terza qualifica funzionale e' ridotto da 19 unita' a 12 unita'; b) il numero dei posti di quarta qualifica funzionale e' ridotto da 72 unita' a 34 unita'; c) il numero dei posti di quinta qualifica funzionale e' aumentato da 119 unita' a 164 unita'. 4. Il comma 3 dell'art. 27 della legge regionale n. 44 del 1984, e' sostituito dal seguente: "3. Oltre alla dotazione fissata al comma 1 restano istituiti n. 293 posti ad esaurimento dell'apposito ruolo previsto dal comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n. 46 del 1990, cosi' ripartiti per qualifiche funzionali: III 12 IV 34 V 164 VI 28 VII 27 VIII 15 I dirigenziale 13.".et