IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Proroga dei termini
 
   1. Il termine di validita' della  classificazione  alberghiera  di
cui   alla  legge  regionale  8  febbraio  1982,  n.  11  concernente
"Disciplina della classificazione alberghiera,, cosi' come modificato
dall'art. 1 della  legge  regionale  19  dicembre  1991,  n.  43,  e'
prorogato fino alla data del 31 dicembre 1994.
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della  Regione.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della regione Lombardia.
    Milano, 5 novembre 1993
 
                             GHILARDOTTI
 
   (Approvata  dal  consiglio regionale nella seduta del 21 settembre
1993 e vistata dal Commissario del Governo con nota  del  27  ottobre
1993,
prot. n. 21402/2246).