IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Proroga dei termini 1. Il termine di validita' della classificazione alberghiera di cui alla legge regionale 8 febbraio 1982, n. 11 concernente "Disciplina della classificazione alberghiera,, cosi' come modificato dall'art. 1 della legge regionale 19 dicembre 1991, n. 43, e' prorogato fino alla data del 31 dicembre 1994. La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia. Milano, 5 novembre 1993 GHILARDOTTI (Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 21 settembre 1993 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 27 ottobre 1993, prot. n. 21402/2246).