(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 42
                        del 30 ottobre 1993)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  secondo  comma  dell'art. 25 della legge regionale 6 marzo
1979, n. 7  (Norme  per  l'elezione  del  Consiglio  regionale  della
Sardegna),  modificato  dall'art.  3  della  legge regionale 11 marzo
1992, n. 1, e' sostituito dal seguente:
   "2. Sotto ogni singolo contrassegno sono riportati il cognome e il
nome di ciascuno dei candidati della lista, secondo l'ordine  in  cui
vi  sono  iscritti,  e,  in  caso  di omonimia, il luogo e la data di
nascita; alla sinistra del cognome di ciascun candidato e' posta  una
casella  che  l'elettore  ha  facolta'  di  sbarrare  qualora intenda
esprimere la preferenza per uno dei  candidati  della  lista  votata.
Sono vietati altri segni o indicazioni".