(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 42 del 30 ottobre 1993) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il secondo comma dell'art. 25 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna), modificato dall'art. 3 della legge regionale 11 marzo 1992, n. 1, e' sostituito dal seguente: "2. Sotto ogni singolo contrassegno sono riportati il cognome e il nome di ciascuno dei candidati della lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti, e, in caso di omonimia, il luogo e la data di nascita; alla sinistra del cognome di ciascun candidato e' posta una casella che l'elettore ha facolta' di sbarrare qualora intenda esprimere la preferenza per uno dei candidati della lista votata. Sono vietati altri segni o indicazioni".