(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale
    della regione Trentino-Alto Adige n. 56 del 16 novembre 1993)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                    Sostituzione dell'articolo 1
              1. L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
                              "Art. 1.
 
   1. Le funzioni e i poteri di vigilanza e di controllo sulle  coop-
erative e loro consorzi e sulle societa' di mutuo soccorso e gli enti
mutualistici  di  cui  all'articolo 2512 del Codice Civile, che leggi
vigenti  attribuiscono  all'autorita'  governativa,  sono  esercitati
nella   regione  Trentino-Alto  Adige  dalle  autorita'  regionali  e
provinciali competenti.
   2. La vigilanza sulle societa' cooperative e loro consorzi e sulle
societa di mutuo soccorso e gli enti  mutualistici  di  cui  all'art.
2512 del Codice Civile si attua nella regione secondo le disposizioni
della  presente  legge.  Tale vigilanza non pregiudica i controlli di
carattere  tecnico   che   possono   essere   esercitati   da   altre
amministrazioni pubbliche competenti per materia".