(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 56 del 16 novembre 1993) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Sostituzione dell'articolo 1 1. L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: "Art. 1. 1. Le funzioni e i poteri di vigilanza e di controllo sulle coop- erative e loro consorzi e sulle societa' di mutuo soccorso e gli enti mutualistici di cui all'articolo 2512 del Codice Civile, che leggi vigenti attribuiscono all'autorita' governativa, sono esercitati nella regione Trentino-Alto Adige dalle autorita' regionali e provinciali competenti. 2. La vigilanza sulle societa' cooperative e loro consorzi e sulle societa di mutuo soccorso e gli enti mutualistici di cui all'art. 2512 del Codice Civile si attua nella regione secondo le disposizioni della presente legge. Tale vigilanza non pregiudica i controlli di carattere tecnico che possono essere esercitati da altre amministrazioni pubbliche competenti per materia".