(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta
                     n. 49 del 16 novembre 1993)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                      Modificazioni dell'art. 1
 
   1.  Il  comma  3  dell'art.  1 (Finanziamento regionale degli enti
locali) della legge regionale 26 maggio 1993,n. 46 (Norme in  materia
di  finanza  degli  enti  locali  della  regione)  e'  sostituito dal
seguente:
   "3.  Le  norme  della  presente legge non concernenti il fondo per
speciali programmi di  investimento  si  applicano  limitatamente  al
triennio  1993-1994-1995  e  saranno  comunque  riviste  a seguito di
modificazioni della legislazione  statale  aventi  diretta  incidenza
sulle entrate proprie degli enti locali".