(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 49 del 16 novembre 1993) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modificazioni dell'art. 1 1. Il comma 3 dell'art. 1 (Finanziamento regionale degli enti locali) della legge regionale 26 maggio 1993,n. 46 (Norme in materia di finanza degli enti locali della regione) e' sostituito dal seguente: "3. Le norme della presente legge non concernenti il fondo per speciali programmi di investimento si applicano limitatamente al triennio 1993-1994-1995 e saranno comunque riviste a seguito di modificazioni della legislazione statale aventi diretta incidenza sulle entrate proprie degli enti locali".