IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. L'art. 15 della legge regionale 15 giugno 1983,  n.  57  (Norme
concernenti   l'istituzione   delle  scuole  ed  istituti  scolastici
regionali, la formazione delle classi,  gli  organici  del  personale
ispettivo, direttivo e docente, il reclutamento del personale docente
di  ruolo  e  non  di  ruolo,  l'immissione straordinaria in ruolo di
insegnanti precari e l'utilizzazione dei locali e delle  attrezzature
scolastiche),  modificato  dall'art. 1 della legge regionale 7 agosto
1985 n. 62 e' sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 15.
Utilizzazione  del  personale  ispettivo,  direttivo  e  docente   in
   particolari  compiti  culturali  e di ricerca e per iniziative nel
   campo educativo scolastico.
 
   1. Per particolari compiti culturali e di ricerca, per  iniziative
nel  campo  educativo  e  scolastico  ritenute di rilevante interesse
regionale,  compresa  l'attuazione  delle  norme  statutarie  e   con
particolare   riferimento   all'insegnamento   bilingue,  l'Assessore
regionale alla  Pubblica  Istruzione  puo'  disporre  l'utilizzazione
presso  organi dell'amministrazione scolastica regionale di personale
ispettivo, direttivo e docente, appartenente ai ruoli regionali,  che
abbia  superato  il  periodo  di  prova.  L'utilizzazione puo' essere
altresi' disposta presso enti o istituzioni regionali culturali o  di
ricerca,  nonche' presso associazioni aventi personalita' giuridica e
funzionanti nella regione che, finalita' statutarie o  istituzionali,
operino nel campo formativo, scolastico, sociale e culturale.
   2.  L'utilizzazione  nelle attivita' di cui al comma 1 puo' essere
disposta anche per  periodi  di  tempo  determinati,  in  numero  non
superiore  a  40  unita'  ripartite nei vari ordini di scuola, ma non
potra' superare, per ogni singolo docente, i  nove  anni  complessivi
nel corso della carriera.
   3.  L'art. 1 della legge regionale 24 luglio 1979, n. 48 (Comandi,
esoneri e collocamenti fuori ruolo del personale ispettivo, direttivo
e docente delle scuole dipendenti dalla Regione) e' abrogato".