IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Subdelega ai Comuni 1. La Regione - a norma dell'art. 7 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 - subdelega ai Comuni l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di distribuzione di carburanti, salvi i casi espressamente previsti nella presente legge. 2. Ai sensi e per gli effetti del D.P.C.M. 11 settembre 1989, la presente legge detta le norme per la razionalizzazione della rete di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione.