IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Subdelega ai Comuni
 
   1.  La  Regione - a norma dell'art. 7 del D.P.R. 24 luglio 1977 n.
616 - subdelega ai Comuni l'esercizio delle  funzioni  amministrative
in materia di distribuzione di carburanti, salvi i casi espressamente
previsti nella presente legge.
   2.  Ai  sensi e per gli effetti del D.P.C.M. 11 settembre 1989, la
presente legge detta le norme per la razionalizzazione della rete  di
distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione.