IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Dopo il sesto comma dell'art. 53 della legge regionale 26 novembre 1986, n. 70, viene aggiunto il seguente: Comma 6-bis: "I termini di cui ai precedenti commi quinto e sesto possono essere prorogati, con provvedimento della Giunta Regionale, per un periodo non superiore alla meta' dei termini precedentemente concessi, qualora gli Enti richiedenti documentino, con apposito e motivato atto, le difficolta' che hanno impedito, rispettivamente, la presentazione delle opere. La proroga nella ultimazione delle opere puo' essere reiterata solo nel caso in cui il ritardo sia stato determinato da difficolta' di accesso al credito sopravvenute alla adozione, da parte degli Enti, della delibera di accollo degli oneri, non coperti dal contributo regionale, per l'esecuzione dell'opera stessa".