IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Dopo il sesto comma dell'art. 53 della legge regionale 26 novembre
1986, n. 70, viene aggiunto il seguente:
   Comma  6-bis: "I termini di cui ai precedenti commi quinto e sesto
possono essere prorogati, con provvedimento della  Giunta  Regionale,
per  un  periodo non superiore alla meta' dei termini precedentemente
concessi, qualora gli Enti richiedenti documentino,  con  apposito  e
motivato atto, le difficolta' che hanno impedito, rispettivamente, la
presentazione  delle  opere. La proroga nella ultimazione delle opere
puo' essere reiterata solo nel caso  in  cui  il  ritardo  sia  stato
determinato  da  difficolta'  di accesso al credito sopravvenute alla
adozione, da parte degli Enti, della delibera di accollo degli oneri,
non coperti dal contributo  regionale,  per  l'esecuzione  dell'opera
stessa".