IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'articolo 3 della legge regionale 12 novembre 1984, n. 31, e' sostituito dal seguente: "E' istituito il Comitato regionale per lo sport. Il Comitato, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, e' presieduto dall'Assessore regionale competente per materia, o da un suo delegato, ed e' composto da: a) un amministratore dei Comuni, designato dall'ANCI; b) un amministratore delle Province, designato dall'UPI; c) il delegato regionale del CONI; d) cinque rappresentanti degli enti piu' rappresentativi di promozione sportiva, a carattere nazionale e operanti sul territorio regionale, tenendo conto del numero delle societa' sportive e del numero dei tesserati; e) il soprintendente scolastico regionale o un suo delegato. Il Comitato, ove tratti di una impiantistica sportiva, e' integrato da un esperto designato dalla delegazione regionale del CONI. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale del settore designato dall'Assessore regionale allo sport". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria. Catanzaro, 14 dicembre 1993 RHODIO