IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La  Regione  disciplina con le modalita' e nei termini, di cui
agli  articoli  seguenti,  le  attivita'  di  raccolta,  gestione   e
diffusione dei dati statistici di interesse regionale:
     a)  al  fine  di  garantire  le  informazioni  necessarie sia al
processo di programmazione sia a quello di controllo e di valutazione
delle politiche regionali;
     b) in attuazione del decreto legislativo 6  settembre  1989,  n.
322/89    (Norme   sul   Sistema   statistico   nazionale   e   sulla
riorganizzazione dell'Istituto  Nazionale  di  statistica,  ai  sensi
dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400);
     c) in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5 lettera
b),   del   decreto   legislativo   3   febbraio   1993,   n.   29/93
(Razionalizzazione    dell'organizzazione    delle    Amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego).