IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione disciplina con le modalita' e nei termini, di cui agli articoli seguenti, le attivita' di raccolta, gestione e diffusione dei dati statistici di interesse regionale: a) al fine di garantire le informazioni necessarie sia al processo di programmazione sia a quello di controllo e di valutazione delle politiche regionali; b) in attuazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322/89 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto Nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400); c) in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5 lettera b), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29/93 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego).