Art. 1. Criteri per la detenzione di animali da effezione 1. I cani detenuti all'aperto devono disporre di un ricovero, ben coibentato ed impermeabilizzato, che fornisca protezione dalle tem- perature e condizioni climatiche sfavorevoli. 2. La detenzione dei cani alla catena deve essere evitata; qualora si renda necessaria, occorre che all'animale sia quotidianamente assicurata la possibilita' di movimento libero e che la catena sia mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri di lunghezza. 3. Qualora i cani siano detenuti prevalentemente in spazi delimitati, e' necessario uno spazio di almeno 8 metri quadrati per capo adulto, fatte salve esigenze particolari di razza: i locali di ricovero devono essere aperti sull'esterno, per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione. 4. Lo spazio occupato in modo permanente dagli animali da affezione deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche. 5. Ogni animale da affezione deve avere constantemente a disposizione acqua da bere. 6. Il nutrimento fornito almeno quotidianamente fatte, salve particolari esigenze di specie, deve essere, nella quantita' e nella qualita', adeguato alla specie, all'eta' ed alle condizioni fisiologiche dell'animale.