IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
      Modificazione della legge regionale 23 agosto 1979, n. 26
 
   1. L'art. 1 della legge regionale n.  26  del  1979  e  successive
modificazioni e' sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 1.
                         Oggetto delle tasse
 
   1.  Le tasse sulle concesssioni regionali si applicano agli atti e
ai provvedimenti adottati dalla Regione nell'esercizio delle  proprie
funzioni  o dagli Enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali
ad  essi  delegate  ai  sensi  degli  articoli  117   e   118   della
Costituzione,  indicati  nella  tariffa  approvata ai sensi del primo
comma dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato
dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158.".