IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modificazione della legge regionale 23 agosto 1979, n. 26 1. L'art. 1 della legge regionale n. 26 del 1979 e successive modificazioni e' sostituito dal seguente: "Art. 1. Oggetto delle tasse 1. Le tasse sulle concesssioni regionali si applicano agli atti e ai provvedimenti adottati dalla Regione nell'esercizio delle proprie funzioni o dagli Enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali ad essi delegate ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, indicati nella tariffa approvata ai sensi del primo comma dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158.".