IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La provincia autonoma di Bolzano riconosce, sostiene e valorizza la funzione sociale delle organizzazioni di volontariato liberamente costituite, come espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalita' di carattere sociale, civile e culturale individuate dalla presente legge. 2. L'attivita' di volontariato, al di la' delle motivazioni etiche e morali che la ispirano, coopera con l'ente pubblico, contribuendo all'umanizzazione dei servizi erogati soprattutto nel settore socio- sanitario, assistenziale, educativo e culturale, nonche' alla prevenzione e alla rimozione delle emarginazioni sociali, alla promozione e allo sviluppo delle attivita' sportive, ricreative e del tempo libero, alla conservazione e valorizzazione delle tradizioni. Tale attivita' costituisce espressione di genuina solidarieta' umana, di altruismo, di disponibilita' disinteressata in favore del singolo o della collettivita', anche ai sensi della cooperazione allo sviluppo secondo la legge provinciale 19 marzo 1991, n. 5, o come momento aggregante di socializzazione soprattutto nelle comunita' marginali.