IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            HA APPROVATO
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.   La  provincia  autonoma  di  Bolzano  riconosce,  sostiene  e
valorizza la funzione sociale delle  organizzazioni  di  volontariato
liberamente   costituite,   come   espressione   di   partecipazione,
solidarieta' e pluralismo, ne promuove lo  sviluppo  salvaguardandone
l'autonomia  e  ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento
delle finalita' di carattere sociale, civile e culturale  individuate
dalla presente legge.
   2. L'attivita' di volontariato, al di la' delle motivazioni etiche
e  morali  che la ispirano, coopera con l'ente pubblico, contribuendo
all'umanizzazione dei servizi erogati soprattutto nel settore  socio-
sanitario,   assistenziale,   educativo  e  culturale,  nonche'  alla
prevenzione  e  alla  rimozione  delle  emarginazioni  sociali,  alla
promozione e allo sviluppo delle attivita' sportive, ricreative e del
tempo  libero,  alla conservazione e valorizzazione delle tradizioni.
Tale attivita' costituisce espressione di genuina solidarieta' umana,
di altruismo, di disponibilita' disinteressata in favore del  singolo
o  della  collettivita',  anche  ai  sensi  della  cooperazione  allo
sviluppo secondo la legge provinciale 19 marzo 1991,  n.  5,  o  come
momento  aggregante  di  socializzazione  soprattutto nelle comunita'
marginali.