IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            HA APPROVATO
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
             Psicologi, veterinari, biologi tirocinanti
 
   1.  Ai  neulaureati  in  psicologia,  residenti  in  provincia  di
Bolzano, che frequentino il tirocinio pratico in una struttura socio-
sanitaria della provincia di Bolzano ritenuta idonea dalla competente
autorita'  ai sensi del decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca  scientifica  e  tecnologica  13  gennaio  1992,  n. 239, per
accedere all'esame di Stato, sono concessi assegni di studio  mensili
di  importo  pari  al  cinquanta  per cento del trattamento economico
tabellare iniziale, escluse le indennita', dello psicologo  del  nono
livello retributivo.
   2.  Ai  neolaureati  in  veterinaria  residenti  in  provincia  di
Bolzano, che frequentino il tirocinio pratico per accedere  all'esame
di  Stato,  ai  sensi  dell'art.  5  del  decreto del Ministro per la
pubblica istruzione 9 settembre 1957, sostituito dall'articolo  unico
del  decreto  del  medesimo  Ministro  18  luglio 1977, sono concessi
assegni di studio mensili di importo pari al cinquanta per cento  del
trattamento  economico tabellare iniziale, escluse le indennita', del
veterinario del nono livello retributivo.
   3. Ai neolaureati in biologia residenti in provincia  di  Bolzano,
che frequentino il tirocinio pratico di cu all'art. 2 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  28  ottobre  1982,  n. 980, in uno dei
laboratori ospedalieri della provincia di  Bolzano,  nel  laboratorio
provinciale di igiene e profilassi o presso il centro sperimentale di
Laimburg,  sono concessi assegni di studio mensili di importo pari al
cinquanta per cento del  trattamento  economico  tabellare  iniziale,
escluse le indennita', del biologo del nono livello retributivo.
   4.  L'attivita' di tirocinio pratico di cui ai commi 1, 2 e 3, con
la corresponsione dell'assegno di studio, non costituisce rapporto di
impiego  o  di  lavoro,  ed  obbliga  i  tirocinanti   all'osservanza
dell'orario  e  dei  doveri  di servizio fissati per gli psicologi, i
veterinari ed i biologi collaboratori.
   5. Le disposizioni di cui ai commi 1,  2  e  3  si  applicano  con
decorrenza dal 1 gennaio 1993.