IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Psicologi, veterinari, biologi tirocinanti 1. Ai neulaureati in psicologia, residenti in provincia di Bolzano, che frequentino il tirocinio pratico in una struttura socio- sanitaria della provincia di Bolzano ritenuta idonea dalla competente autorita' ai sensi del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 13 gennaio 1992, n. 239, per accedere all'esame di Stato, sono concessi assegni di studio mensili di importo pari al cinquanta per cento del trattamento economico tabellare iniziale, escluse le indennita', dello psicologo del nono livello retributivo. 2. Ai neolaureati in veterinaria residenti in provincia di Bolzano, che frequentino il tirocinio pratico per accedere all'esame di Stato, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro per la pubblica istruzione 9 settembre 1957, sostituito dall'articolo unico del decreto del medesimo Ministro 18 luglio 1977, sono concessi assegni di studio mensili di importo pari al cinquanta per cento del trattamento economico tabellare iniziale, escluse le indennita', del veterinario del nono livello retributivo. 3. Ai neolaureati in biologia residenti in provincia di Bolzano, che frequentino il tirocinio pratico di cu all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, in uno dei laboratori ospedalieri della provincia di Bolzano, nel laboratorio provinciale di igiene e profilassi o presso il centro sperimentale di Laimburg, sono concessi assegni di studio mensili di importo pari al cinquanta per cento del trattamento economico tabellare iniziale, escluse le indennita', del biologo del nono livello retributivo. 4. L'attivita' di tirocinio pratico di cui ai commi 1, 2 e 3, con la corresponsione dell'assegno di studio, non costituisce rapporto di impiego o di lavoro, ed obbliga i tirocinanti all'osservanza dell'orario e dei doveri di servizio fissati per gli psicologi, i veterinari ed i biologi collaboratori. 5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 1993.