IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Principi generali e delegificazione 1. L'attivita' amministrativa della provincia si informa a criteri di efficacia, di economicita', di speditezza e di pubblicita' per il perseguimento delle finalita' volute dalla legge. 2. Le strutture organizzative della provincia, delle aziende e degli enti da essa dipendenti, sono articolate in modo da favorire al massimo la semplificazione delle procedure, sia a livello delle competenze, che dei sistemi e mezzi operativi, della distribuzione del personale, dei carichi di lavoro e delle collaborazioni esterne. 3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, e con l'osservanza dei principi contenuti negli articoli seguenti, sono disciplinati con norma regolamentare, anche a modifica o integrazione di norme di legge vigenti: a) l'organizzazione ed il funzionamento degli organi collegiali provinciali; b) le modalita' ed i termini previsti per i singoli procedimenti amministrativi; c) la documentazione richiesta a corredo delle domande per l'emissione di provvedimenti amministrativi; d) i fatti, gli stati e le qualita' personali, oltre a quelli indicati nell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per i quali e' ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato ed autenticata con le modalita' di cui all'art. 20 della medesima legge. 4. In via sperimentale per un periodo di due anni rinnovabile di altri due, il direttore generale della provincia, per la predisposizione e l'attuazione di progetti tesi a semplificare le procedure, recuperare efficienza e produttivita', riorganizzare e migliorare i servizi nell'amministrazione provinciale, e' autorizzato a dettare con proprio decreto, norme per la sperimentazione di idonee procedure, eventualmente in deroga a quelle vigenti, intese a rendere piu' snella ed efficace l'azione amministrativa.