IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            HA APPROVATO
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                 Principi generali e delegificazione
 
   1. L'attivita' amministrativa della provincia si informa a criteri
di efficacia, di economicita', di speditezza e di pubblicita' per  il
perseguimento delle finalita' volute dalla legge.
   2.  Le  strutture  organizzative  della provincia, delle aziende e
degli enti da essa dipendenti, sono articolate in modo da favorire al
massimo la semplificazione  delle  procedure,  sia  a  livello  delle
competenze,  che  dei  sistemi e mezzi operativi, della distribuzione
del personale, dei carichi di lavoro e delle collaborazioni esterne.
   3.  Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, e con l'osservanza dei
principi contenuti negli articoli  seguenti,  sono  disciplinati  con
norma  regolamentare,  anche  a  modifica  o integrazione di norme di
legge vigenti:
     a) l'organizzazione ed il funzionamento degli organi  collegiali
provinciali;
     b) le modalita' ed i termini previsti per i singoli procedimenti
amministrativi;
     c)  la  documentazione  richiesta  a  corredo  delle domande per
l'emissione di provvedimenti amministrativi;
     d) i fatti, gli stati e le qualita' personali,  oltre  a  quelli
indicati  nell'art.  2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per i quali
e'  ammessa,  in   luogo   della   prescritta   documentazione,   una
dichiarazione    sostitutiva    sottoscritta    dall'interessato   ed
autenticata con le modalita' di cui all'art. 20 della medesima legge.
   4. In via sperimentale per un periodo di due anni  rinnovabile  di
altri   due,   il   direttore   generale   della  provincia,  per  la
predisposizione e l'attuazione di progetti  tesi  a  semplificare  le
procedure,  recuperare  efficienza  e  produttivita', riorganizzare e
migliorare i servizi nell'amministrazione provinciale, e' autorizzato
a dettare con proprio decreto, norme per la sperimentazione di idonee
procedure, eventualmente in deroga a quelle vigenti, intese a rendere
piu' snella ed efficace l'azione amministrativa.