(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 55 del 9 novembre 1993) IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La Giunta provinciale e' autorizzata a costituire una Scuola provinciale superiore di Sanita' per la formazione infermieristica, ostetrica, sanitaria tecnica e riabilitativa secondo il regolamento di esecuzione della presente legge, nel quale, in base ai requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, vanno stabiliti l'ordinamento didattico dei corsi di diploma in scienza infermieristica, di ostetrica, di tecnico sanitario professionale, di sanitario di riabilitazione professionale, i criteri per l'accesso a tali corsi, i requisiti richiesti per il personale docente, e le modalita' per il conseguimento del diploma. 2. Il diploma conseguito nella scuola costituita ai sensi del comma 1 abilita all'iscrizione nell'albo professionale, qualora l'iscrizione sia presupposto per l'esercizio della professione. 3. Per l'attivazione dei corsi di cui al comma 1 la Giunta provinciale puo' stipulare specifiche convenzioni con le universita' italiane o con quelle di paesi dell'area linguistica tedesca, anche ai fini del riconoscimento, parziale o totale, degli studi compiuti nello svolgimento dei curricula previsti per i corsi di studio predetti per il proseguimento degli studi volti al conseguimento di diplomi di laurea o diplomi universitari affini.