(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
    della regione Trentino-Alto Adige n. 55 del 9 novembre 1993)
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            HA APPROVATO
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. La Giunta provinciale e' autorizzata a  costituire  una  Scuola
provinciale  superiore  di Sanita' per la formazione infermieristica,
ostetrica, sanitaria tecnica e riabilitativa secondo  il  regolamento
di  esecuzione  della presente legge, nel quale, in base ai requisiti
minimi  previsti  dalla  normativa  nazionale  e  comunitaria,  vanno
stabiliti l'ordinamento didattico dei corsi  di  diploma  in  scienza
infermieristica, di ostetrica, di tecnico sanitario professionale, di
sanitario  di riabilitazione professionale, i criteri per l'accesso a
tali corsi, i requisiti richiesti per  il  personale  docente,  e  le
modalita' per il conseguimento del diploma.
   2.  Il  diploma  conseguito  nella  scuola costituita ai sensi del
comma  1  abilita  all'iscrizione  nell'albo  professionale,  qualora
l'iscrizione sia presupposto per l'esercizio della professione.
   3.  Per  l'attivazione  dei  corsi  di  cui  al  comma 1 la Giunta
provinciale puo' stipulare specifiche convenzioni con le  universita'
italiane  o  con quelle di paesi dell'area linguistica tedesca, anche
ai fini del riconoscimento, parziale o totale, degli  studi  compiuti
nello  svolgimento  dei  curricula  previsti  per  i  corsi di studio
predetti per il proseguimento degli studi volti al  conseguimento  di
diplomi di laurea o diplomi universitari affini.