IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Ambito di applicazione 1. La presente legge disciplina l'esecuzione di lavori pubblici non soggetti per il loro importo alle norme comunitarie. Nessun lavoro puo' essere suddiviso artificiosamente in una pluralita' di lotti al fine di sottrarlo all'applicazione delle norme comunitarie. Le categorie di lavoro previste dall'albo nazionale dei costruttori, nelle quali e' suddivisa un'opera, non sono considerati lotti. 2. Nella nozione di lavori pubblici rientrano anche gli acquisti di arredamenti e quant'altro occorra perche' l'opera possa considerarsi compiuta e rispondente, nel risultato, alle finalita' cui e' destinata. 3. Per quanto non regolato dalla presente legge, si applica la normativa statale vigente in materia di lavori pubblici. 4. Le norme della presente legge sono estese agli enti soggetti alla vigilanza e tutela della Giunta provinciale e agli enti che, per realizzare un'opera di importo superiore a lire due miliardi, destinata a soddisfare un interesse generale, ricevano un contributo superiore al 50% dalla pubblica amministrazione.