IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            HA APPROVATO
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
 
   1. La presente legge disciplina l'esecuzione  di  lavori  pubblici
non  soggetti  per  il  loro  importo  alle norme comunitarie. Nessun
lavoro puo' essere suddiviso artificiosamente in  una  pluralita'  di
lotti  al fine di sottrarlo all'applicazione delle norme comunitarie.
Le categorie di lavoro previste dall'albo nazionale dei  costruttori,
nelle quali e' suddivisa un'opera, non sono considerati lotti.
   2.  Nella  nozione di lavori pubblici rientrano anche gli acquisti
di  arredamenti  e  quant'altro   occorra   perche'   l'opera   possa
considerarsi  compiuta  e  rispondente, nel risultato, alle finalita'
cui e' destinata.
   3. Per quanto non regolato dalla presente  legge,  si  applica  la
normativa statale vigente in materia di lavori pubblici.
   4.  Le  norme  della presente legge sono estese agli enti soggetti
alla vigilanza e tutela della Giunta provinciale e agli enti che, per
realizzare  un'opera  di  importo  superiore  a  lire  due  miliardi,
destinata  a soddisfare un interesse generale, ricevano un contributo
superiore al 50% dalla pubblica amministrazione.