IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            HA APPROVATO
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                   Servizio di polizia municipale
 
   1.  Nell'ambito  dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 7
marzo 1986, n. 65, e secondo quanto disposto dalla presente legge,  i
comuni  svolgono  le  funzioni di polizia locale, urbana e rurale, di
polizia amministrativa e  ogni  altra  attivita'  di  polizia,  nelle
materie di propria competenza e in quelle ad essi delegate.
   2.  Al  fine  di  cui  al comma 1 i comuni organizzano un apposito
servizio di polizia municipale secondo le modalita' che ne consentano
la fruizione per tutti i giorni dell'anno.