IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Servizio di polizia municipale 1. Nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, e secondo quanto disposto dalla presente legge, i comuni svolgono le funzioni di polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa e ogni altra attivita' di polizia, nelle materie di propria competenza e in quelle ad essi delegate. 2. Al fine di cui al comma 1 i comuni organizzano un apposito servizio di polizia municipale secondo le modalita' che ne consentano la fruizione per tutti i giorni dell'anno.