(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 104
                        del 10 dicembre 1993)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1. La Regione del Veneto, nell'osservanza dei  principi  stabiliti
dalla  legge  11  febbraio 1992, n. 157 e delle direttive 79/409/CEE,
del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del  25
luglio  1985  e  91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i
relativi  allegati,  concernenti  la  conservazione   degli   uccelli
selvatici,  della  Convenzione  di  Parigi  del  18 ottobre 1950 resa
esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812 e della  Convenzione  di
Berna  del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981,
n.  503,  tutela  la  fauna  selvatica  in  base  ad  una   razionale
programmazione  del territorio e delle risorse naturali ed ambientali
e disciplina il prelievo venatorio, in modo da  non  contrastare  con
l'esigenza  di  conservazione della fauna selvatica e da non arrecare
danno alle produzioni agricole.
   2. La  Regione,  a  tal  fine,  adotta  le  misure  necessarie  al
mantenimento  ed all'adeguamento delle popolazioni di fauna selvatica
in rapporto con la conservazione degli equilibri naturali  e  con  le
esigenze produttive agricole. Promuove ed attua studi sull'ambiente e
sulla  fauna  selvatica  e  adotta  opportune  iniziative  atte  allo
sviluppo delle conoscenze ecologiche e biologiche del settore.
   3.  In  attuazione  delle  direttive  79/409/CEE,   85/411/CEE   e
91/244/CEE sono istituite lungo le rotte di migrazione dell'avifauna,
segnalate  dall'Istituto  nazionale  per  la fauna selvatica, zone di
protezione finalizzate al mantenimento e alla sistemazione,  conforme
alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse
limitrofi  e  si  provvede al ripristino dei biotopi distrutti e alla
creazione di biotopi. Tali  attivita'  concernono  particolarmente  e
prioritariamente  le  specie  elencate  nell'allegato  I delle citate
direttive.