(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 104 del 10 dicembre 1993) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione del Veneto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e delle direttive 79/409/CEE, del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950 resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812 e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503, tutela la fauna selvatica in base ad una razionale programmazione del territorio e delle risorse naturali ed ambientali e disciplina il prelievo venatorio, in modo da non contrastare con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e da non arrecare danno alle produzioni agricole. 2. La Regione, a tal fine, adotta le misure necessarie al mantenimento ed all'adeguamento delle popolazioni di fauna selvatica in rapporto con la conservazione degli equilibri naturali e con le esigenze produttive agricole. Promuove ed attua studi sull'ambiente e sulla fauna selvatica e adotta opportune iniziative atte allo sviluppo delle conoscenze ecologiche e biologiche del settore. 3. In attuazione delle direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE sono istituite lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, zone di protezione finalizzate al mantenimento e alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi e si provvede al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi. Tali attivita' concernono particolarmente e prioritariamente le specie elencate nell'allegato I delle citate direttive.