(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 91
                        del 23 dicembre 1993)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1. Per la copertura  degli  oneri  derivanti  dalle  deliberazioni
della  giunta regionale di localizzazione degli interventi edilizi ai
sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed
integrazioni adottate in data anteriore all'entrata in  vigore  della
presente  legge,  la  Regione concede agli Istituti di Credito e agli
Enti finanziari abilitati  al  credito  fondiario  propri  contributi
sugli  interessi  di mutuo ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge
regionale 15 novembre 1989, n. 27 e/o ai sensi degli articoli 18,  19
e  20  della  stessa  legge  457/78, secondo le modalita' di cui alla
presente legge.