(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 91 del 23 dicembre 1993) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Per la copertura degli oneri derivanti dalle deliberazioni della giunta regionale di localizzazione degli interventi edilizi ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni adottate in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, la Regione concede agli Istituti di Credito e agli Enti finanziari abilitati al credito fondiario propri contributi sugli interessi di mutuo ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 15 novembre 1989, n. 27 e/o ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 della stessa legge 457/78, secondo le modalita' di cui alla presente legge.