IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Fino al definitivo riordino delle funzioni regionali in materia di spettacolo, da attuarsi successivamente alla entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 4 agosto 1993, n. 273 e eventuali atti di reiterazione la Giunta regionale esercita le funzioni amministrative trasferite alla Regione dall'art. 1, terzo comma, lettere a), b), c) del suddetto decreto-legge e precisamente: a) adattamento e utilizzo di immobili da destinare a sale ed arene per spettacoli cinematografici e teatrali; b) nulla-osta per i numeri isolati d'arte varia in night clubs; c) parere per l'occupazione dei lavoratori subordinati extra- comunitari nel settore dello spettacolo ai sensi dell'art. 14 della legge 30 dicembre 1986 n. 943. Nello stesso periodo transitorio si applica la disciplina prevista dalla L.R. 28 gennaio 1980, n. 11, per l'esercizio delle funzioni di cui alla lettera d) del citato art. 1, terzo comma, del decreto legge n. 273 del 1993 e precisamente: d) concessione di sovvenzioni, contributi, premi, indennita' compensative, provvidenze straordinarie e altri vantaggi di tipo economico in favore di sale cinematografiche e circoli di promozione cinematografica, nonche' per le attivita' di prosa, lirica, concertistica di danza, corali, festival e altre manifestazioni che abbiano preminente carattere e interesse locale o regionale. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 12 novembre 1993 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 5 ottobre 1993 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 6 novembre 1993.