IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  termine  improrogabile  per  l'aggiudicazione  dei  lavori
relativi alle opere ammesse al finanziamento  ai  sensi  della  legge
regionale 30/92 e' fissato al 15 dicembre 1993.
   Qualora   entro  tale  data  gli  enti  beneficiari  non  avessero
provveduto all'aggiudicazione dei lavori, la  Giunta  regionale  pro-
cede,  con proprio atto, alla revoca del finanziamento secondo quanto
previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 30/92.
   La presente legge e' pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
   La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art.  28  dello
statuto  e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana.
    Firenze, 16 novembre 1993
 
                                CHITI
 
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il  12
ottobre  1993  ed  e' stata vistata dal Commissario del Governo il 13
novembre 1993.