IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il termine improrogabile per l'aggiudicazione dei lavori relativi alle opere ammesse al finanziamento ai sensi della legge regionale 30/92 e' fissato al 15 dicembre 1993. Qualora entro tale data gli enti beneficiari non avessero provveduto all'aggiudicazione dei lavori, la Giunta regionale pro- cede, con proprio atto, alla revoca del finanziamento secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 30/92. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Firenze, 16 novembre 1993 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 12 ottobre 1993 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 13 novembre 1993.