IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Oggetto della legge
 
   1. La presente legge, al fine di riqualificare e razionalizzare la
aree  sciistiche  e  di garantire la salvaguardia ambientale, nonche'
migliori  condizioni  di  sicurezza  per  l'utente,   disciplina   la
realizzazione,  le  modificazioni  e l'esercizio delle piste da sci e
degli impianti a fune ad esse collegati.
   2. Non possono essere rilasciate autorizzazioni e concessioni  per
piste  e  impianti  a  fune ad esse collegati non compresi nelle aree
sciistiche attrezzate, ad eccezione di quelle  individuate  ai  sensi
del secondo comma dell'art. 2.
   3.  Ai fini della presente legge, per area sciistica attrezzata si
intende  l'ambito  territoriale  soggetto  a  prevalente  innevamento
naturale  in  cui  si  realizza  un  insieme di piste da fondo e/o da
discesa e di impianti a fune tra loro integrati.