IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Oggetto della legge 1. La presente legge, al fine di riqualificare e razionalizzare la aree sciistiche e di garantire la salvaguardia ambientale, nonche' migliori condizioni di sicurezza per l'utente, disciplina la realizzazione, le modificazioni e l'esercizio delle piste da sci e degli impianti a fune ad esse collegati. 2. Non possono essere rilasciate autorizzazioni e concessioni per piste e impianti a fune ad esse collegati non compresi nelle aree sciistiche attrezzate, ad eccezione di quelle individuate ai sensi del secondo comma dell'art. 2. 3. Ai fini della presente legge, per area sciistica attrezzata si intende l'ambito territoriale soggetto a prevalente innevamento naturale in cui si realizza un insieme di piste da fondo e/o da discesa e di impianti a fune tra loro integrati.