IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
   la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1. Allo scopo di favorire e di incrementare la crescita  culturale
della popolazione valdostana, la Regione provvede a realizzare idonee
iniziative  e  ad  attuare  mirati  interventi con le modalita' e nei
limiti previsti dalla presente legge nel rispetto della situazione di
pieno bilinguismo esistente in Valle d'Aosta. A tal fine  la  regione
puo'   avvalersi   della  collaborazione  di  associzioni  culturali,
istituzioni  scolastiche  ed  enti  pubblici  e  privati  secondo  le
modalita' previste dalla normativa regionale in materia.