IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. Allo scopo di favorire e di incrementare la crescita culturale della popolazione valdostana, la Regione provvede a realizzare idonee iniziative e ad attuare mirati interventi con le modalita' e nei limiti previsti dalla presente legge nel rispetto della situazione di pieno bilinguismo esistente in Valle d'Aosta. A tal fine la regione puo' avvalersi della collaborazione di associzioni culturali, istituzioni scolastiche ed enti pubblici e privati secondo le modalita' previste dalla normativa regionale in materia.