IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. Contributi 1. La giunta regionale e' autorizzata ad erogare alle Comunita' montane, con le modalita' di cui alla legge regionale 22 agosto 1983, n. 31, contributi per l'estinzione delle passivita' ancora risultanti a loro carico a seguito del subentro ai Consorzi di bonifica montana e ai loro uffici raggruppati, soppressi ai sensi e per gli effetti della legge regionale 8 luglio 1982 n. 34.