IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
   la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                             Contributi
 
   1.  La  giunta  regionale e' autorizzata ad erogare alle Comunita'
montane, con le modalita' di cui alla legge regionale 22 agosto 1983,
n. 31, contributi per l'estinzione delle passivita' ancora risultanti
a loro carico a seguito del subentro ai Consorzi di bonifica  montana
e  ai  loro  uffici raggruppati, soppressi ai sensi e per gli effetti
della legge regionale 8 luglio 1982 n. 34.