IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. Principi generali La Regione riconosce il pluralismo associativo quale fondamentale espressione di liberta', solidarieta' e progresso civile. La Regione favorisce l'attivita' delle associazioni senza scopo di lucro che perseguano statutariamente, in via esclusiva, finalita' culturali, di solidarieta' e di promozione morale e civile, attraverso l'attuazione di iniziative rivolte al settore scientifico, educativo, ricreativo, turistico-naturale, della comunicazione sociale, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico. 3. La Regione, inoltre, promuove, secondo le modalita' previste dalle norme sulle procedure della programmazione, l'apporto delle associazioni di cui al comma 2 alla programmazione regionale nei settori di attivita' delle associazioni stesse.