IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                          Principi generali
 
   La Regione riconosce il pluralismo associativo quale  fondamentale
espressione di liberta', solidarieta' e progresso civile.
   La Regione favorisce l'attivita' delle associazioni senza scopo di
lucro  che  perseguano  statutariamente,  in via esclusiva, finalita'
culturali,  di  solidarieta'  e  di  promozione  morale   e   civile,
attraverso l'attuazione di iniziative rivolte al settore scientifico,
educativo,   ricreativo,   turistico-naturale,   della  comunicazione
sociale, di protezione ambientale e di  salvaguardia  del  patrimonio
storico, culturale, artistico.
   3.  La  Regione,  inoltre, promuove, secondo le modalita' previste
dalle norme sulle procedure  della  programmazione,  l'apporto  delle
associazioni  di  cui  al  comma  2 alla programmazione regionale nei
settori di attivita' delle associazioni stesse.