IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                           Articolo unico
 
   1.  Nell'art.  1  della  legge  regionale  24  gennaio  1985  n. 4
"Disciplina urbanistica dei  servizi  religiosi"  sono  soppresse  le
parole:
    ",  i  cui  rapporti  con  lo  Stato  siano disciplinati ai sensi
dell'art. 8 terzo comma della Costituzione e".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.
    Genova, 15 dicembre 1993
 
                               FERRERO