IL CONSIGLIO
                            HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Al fine di incrementare il fondo speciale, istituito dall'art.
1, comma 1, della legge regionale 1 agosto 1989, n. 20, destinato  ad
agevolare  le operazioni di "leasing mobiliare", l'accesso al credito
a breve e medio termine, a facilitare  l'accesso  a  nuovi  strumenti
finanziari  da parte delle piccole imprese, cosi' come definite dalla
legge n.   317/1991 e delle  imprese  artigiane,  nonche'  le  azioni
previste dalle direttive e dai regolamenti comunitari, e' affidato in
gestione  alla  Finanziaria Regionale Marche un finanziamento di lire
8.100 milioni per il quinquennio 1993-1997 con quote annuali di  lire
1.300  milioni per il 1993 e lire 1.700 milioni per gli anni dal 1994
al 1997.
   2. Settecento milioni di ciascuna quota  annuale  sono  utilizzati
prioritariamente  per  il  concorso  sugli interessi dei mutui, della
durata massima di cinque anni, contratti dalle imprese di  produzione
di  cui  al  comma  1  con  sede  legale  nella regione Marche ed ivi
operanti, che assumano lavoratori a tempo  indeterminato  provenienti
dalle  liste  di  mobilita'  di  cui alla legge n. 223/1991 e che nel
triennio precedente non abbiano proceduto a diminuzione di personale.
   3. Le imprese di cui al  comma  2  usufruiscono  di  un  ulteriore
abbattimento del tasso di interesse di 2,5 punti.
   4.  I  contributi in conto interesse disposti a qualsiasi titolo a
favore  delle  imprese  dovranno  essere  erogati  dalla  Finanziaria
Regionale  Marche  e  dagli  altri  soggetti  eventualmente delegati,
direttamente agli  istituti  di  credito  convenzionati.  Le  imprese
corrisponderanno  a  tali  istituti  di  credito  solo  il  tasso  di
interesse gia' ridotto della percentuale agevolata concessa.