IL CONSIGLIO HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. 1. Al fine di incrementare il fondo speciale, istituito dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 1 agosto 1989, n. 20, destinato ad agevolare le operazioni di "leasing mobiliare", l'accesso al credito a breve e medio termine, a facilitare l'accesso a nuovi strumenti finanziari da parte delle piccole imprese, cosi' come definite dalla legge n. 317/1991 e delle imprese artigiane, nonche' le azioni previste dalle direttive e dai regolamenti comunitari, e' affidato in gestione alla Finanziaria Regionale Marche un finanziamento di lire 8.100 milioni per il quinquennio 1993-1997 con quote annuali di lire 1.300 milioni per il 1993 e lire 1.700 milioni per gli anni dal 1994 al 1997. 2. Settecento milioni di ciascuna quota annuale sono utilizzati prioritariamente per il concorso sugli interessi dei mutui, della durata massima di cinque anni, contratti dalle imprese di produzione di cui al comma 1 con sede legale nella regione Marche ed ivi operanti, che assumano lavoratori a tempo indeterminato provenienti dalle liste di mobilita' di cui alla legge n. 223/1991 e che nel triennio precedente non abbiano proceduto a diminuzione di personale. 3. Le imprese di cui al comma 2 usufruiscono di un ulteriore abbattimento del tasso di interesse di 2,5 punti. 4. I contributi in conto interesse disposti a qualsiasi titolo a favore delle imprese dovranno essere erogati dalla Finanziaria Regionale Marche e dagli altri soggetti eventualmente delegati, direttamente agli istituti di credito convenzionati. Le imprese corrisponderanno a tali istituti di credito solo il tasso di interesse gia' ridotto della percentuale agevolata concessa.