IL CONSIGLIO
                            HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La  regione  Marche,  nell'ambito  delle finalita' fissate dal
proprio Statuto  in  ordine  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di
sviluppo  economico  e  di  progresso  sociale,  in  armonia  con  la
legislazione  statale  vigente  in  materia  e   con   la   normativa
comunitaria, in collaborazione con i competenti organi dello Stato ed
anche  in  coordinamento  con  le altre regioni, riconosce e tutela i
diritti umani e le liberta' fondamentali  dei  cittadini  marchigiani
emigrati.  A  tal  fine,  la  regione: promuove o svolge iniziative e
interventi per favorire  ed  agevolare  il  rientro  dei  marchigiani
emigrati  e  delle loro famiglie, il loro inserimento o reinserimento
nel tessuto sociale  ed  economico  della  regione.  Attua  forme  di
solidarieta' volte a conservare e tutelare tra gli emigrati ed i loro
discendenti   il   valore  dell'identita'  della  terra  d'origine  e
rinsaldare i loro rapporti culturali con le Marche.
   2. La regione Marche, negli ambiti di propria competenza  e  delle
finalita'  fissate  dal  proprio Statuto, in armonia con la normativa
comunitaria e con le leggi dello Stato, in particolare con  la  legge
30  dicembre  1986,  n.  943  e con la legge 28 febbraio 1990, n. 39,
promuove   iniziative   dirette   alla   rimozione   degli   ostacoli
all'inserimento   socio-economico   degli   stranieri   anche  minori
immigrati, rifugiati, apolidi, nomadi e loro famiglie, che  risiedono
nel   territorio   della   regione  Marche  e  al  superamento  delle
difficolta' specifiche inerenti le condizioni di  svantaggio  sociale
degli stessi.
   3.   La   regione   inoltre   promuove  iniziative  perche'  siano
riconosciuti agli immigrati extracomunitari,  ai  rifugiati  ed  alle
loro  famiglie,  che  risiedono  nel territorio della regione Marche,
tutti i diritti secondo i  principi  ispiratori  della  Costituzione,
nonche'  le  liberta'  sancite  dalla  dichiarazione  universale  dei
diritti dell'uomo. Ne promuove altresi' l'inserimento  in  condizioni
di   pari   opportunita'  nella  societa'  civile  regionale,  tutela
l'identita' linguistica, culturale, religiosa,  e  i  legami  con  la
nazione di origine, promuove forme di partecipazione, di solidarieta'
e di tutela.