IL CONSIGLIO HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La regione Marche, nell'ambito delle finalita' fissate dal proprio Statuto in ordine al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo economico e di progresso sociale, in armonia con la legislazione statale vigente in materia e con la normativa comunitaria, in collaborazione con i competenti organi dello Stato ed anche in coordinamento con le altre regioni, riconosce e tutela i diritti umani e le liberta' fondamentali dei cittadini marchigiani emigrati. A tal fine, la regione: promuove o svolge iniziative e interventi per favorire ed agevolare il rientro dei marchigiani emigrati e delle loro famiglie, il loro inserimento o reinserimento nel tessuto sociale ed economico della regione. Attua forme di solidarieta' volte a conservare e tutelare tra gli emigrati ed i loro discendenti il valore dell'identita' della terra d'origine e rinsaldare i loro rapporti culturali con le Marche. 2. La regione Marche, negli ambiti di propria competenza e delle finalita' fissate dal proprio Statuto, in armonia con la normativa comunitaria e con le leggi dello Stato, in particolare con la legge 30 dicembre 1986, n. 943 e con la legge 28 febbraio 1990, n. 39, promuove iniziative dirette alla rimozione degli ostacoli all'inserimento socio-economico degli stranieri anche minori immigrati, rifugiati, apolidi, nomadi e loro famiglie, che risiedono nel territorio della regione Marche e al superamento delle difficolta' specifiche inerenti le condizioni di svantaggio sociale degli stessi. 3. La regione inoltre promuove iniziative perche' siano riconosciuti agli immigrati extracomunitari, ai rifugiati ed alle loro famiglie, che risiedono nel territorio della regione Marche, tutti i diritti secondo i principi ispiratori della Costituzione, nonche' le liberta' sancite dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Ne promuove altresi' l'inserimento in condizioni di pari opportunita' nella societa' civile regionale, tutela l'identita' linguistica, culturale, religiosa, e i legami con la nazione di origine, promuove forme di partecipazione, di solidarieta' e di tutela.