IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La Giunta Regionale e' autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino a quando sia approvato con legge e non oltre il 30 aprile 1994 il Bilancio della Regione per l'anno finanziario 1994, con le modalita' e le disposizioni previste dall'art. 31 della legge di contabilita' regionale 3 dicembre 1977, n. 44 e secondo lo stato di previsione del relativo disegno di legge presentato al Consiglio Regionale.