la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Nelle  more  della emanazione della legge-quadro nazionale che
regolera' la materia per il pareggio annuale della gestione  tecnico-
finanziaria  del  Fondo  di Previdenza di cui alla legge regionale 14
novembre 1972, n. 13, la elaborazione del bilancio tecnico-attuariale
del Fondo e' affidata al  Coordinatore  dell'Ufficio  Ragioneria  del
Consiglio    regionale,   previsto   dal   Regolamento   interno   di
amministrazione e contabilita',  il  quale  provvede  ai  compiti  di
gestione e di segreteria del Fondo.
   2.  Detto  documento  attuariale,  con le eventuali integrazioni e
modifiche, e' fatto proprio dell'Ufficio di Presidenza, il  quale  lo
approva  entro  il 30 settembre di ciascun anno, cosi' come stabilito
dal comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 30  dicembre  1987,  n.
34.