la seguente legge: Art. 1. 1. Nelle more della emanazione della legge-quadro nazionale che regolera' la materia per il pareggio annuale della gestione tecnico- finanziaria del Fondo di Previdenza di cui alla legge regionale 14 novembre 1972, n. 13, la elaborazione del bilancio tecnico-attuariale del Fondo e' affidata al Coordinatore dell'Ufficio Ragioneria del Consiglio regionale, previsto dal Regolamento interno di amministrazione e contabilita', il quale provvede ai compiti di gestione e di segreteria del Fondo. 2. Detto documento attuariale, con le eventuali integrazioni e modifiche, e' fatto proprio dell'Ufficio di Presidenza, il quale lo approva entro il 30 settembre di ciascun anno, cosi' come stabilito dal comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1987, n. 34.