IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Determinazione addizionale regionale 1. L'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta erariale di consumo sul gas metano, gia' stabilita dalla legge regionale 6 settembre 1991, n. 25, e dalla legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12, e' determinata a seguito della modifica della legge 14 giugno 1990, n. 158 disposta dall'art. 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni in legge 19 marzo 1993, n. 68, nella misura massima consentita, fatto salvo quanto previsto al comma 2: a) in lire 50 al metro cubo, se l'imposta erariale e' uguale o superiore a lire 100 al metro cubo; b) in un importo, se l'imposta erariale e' inferiore a lire 100 al metro cubo, pari al 50 per cento dell'imposta medesima e comunque non inferiore a lire 10 al metro cubo. 2. L'addizionale regionale per i consumi di gas metano ad uso domestico di cottura cibi e produzioni di acqua calda (tariffa T1) e a uso di riscaldamento individuale (tariffa T2) fino a 250 metri cubi annui, non potra' superare rispettivamente gli importi di lire 10 e di lire 38,5 al metro cubo anche se il 50 per cento dell'imposta erariale dovesse superare tali importi.