IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                Determinazione addizionale regionale
 
   1.  L'aliquota  dell'addizionale regionale all'imposta erariale di
consumo sul gas  metano,  gia'  stabilita  dalla  legge  regionale  6
settembre  1991,  n.  25, e dalla legge regionale 28 gennaio 1992, n.
12, e' determinata a seguito della modifica  della  legge  14  giugno
1990, n. 158 disposta dall'art. 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993,
n.  8,  convertito  con  modificazioni in legge 19 marzo 1993, n. 68,
nella misura massima consentita, fatto salvo quanto previsto al comma
2:
    a) in lire 50 al metro cubo, se l'imposta erariale  e'  uguale  o
superiore a lire 100 al metro cubo;
    b)  in  un importo, se l'imposta erariale e' inferiore a lire 100
al metro cubo, pari al 50 per cento dell'imposta medesima e  comunque
non inferiore a lire 10 al metro cubo.
   2.  L'addizionale  regionale  per  i  consumi di gas metano ad uso
domestico di cottura cibi e produzioni di acqua calda (tariffa T1)  e
a uso di riscaldamento individuale (tariffa T2) fino a 250 metri cubi
annui,  non  potra' superare rispettivamente gli importi di lire 10 e
di lire 38,5 al metro cubo anche se  il  50  per  cento  dell'imposta
erariale dovesse superare tali importi.