IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'articolo 8 della legge 10 marzo 1973, n. 9 1. La quota a carico dei consiglieri regionali di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, da ultimo modificato dalla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 100 e' elevata al ventitre per cento dell'indennita' consiliare lorda a decorrere dal 1 gennaio 1994 e al venticinque per cento a decorrere dal 1 gennaio 1995. 2. Dopo il secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, da ultimo modificato dalla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 100 sono aggiunti i seguenti commi: "La quota di cui alla lettera a) del primo comma e' dovuta anche dai consiglieri regionali dipendenti da pubbliche amministrazioni, collocati in aspettativa a norma dell'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che abbiano optato, in luogo dell'indennita' consiliare, per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza. Il bilancio della Cassa di Previdenza e' allegato come gestione speciale al bilancio di previsione del Consiglio regionale. Entro il 31 luglio di ogni anno, il bilancio tecnico attuariale della Cassa e' presentato all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che accerta in modo analitico l'andamento della gestione. L'eventuale disavanzo finanziario della Cassa e' ripianato con una contribuzione a valere sulle spese di funzionamento del Consiglio regionale, afferenti ciascun esercizio, in modo da assicurare, entro la legislatura, il pareggio della gestione tecnico finanziaria della Cassa. Il relativo stanziamento e' iscritto nel bilancio di previsione della Regione al cap. n. 10 dello stato di previsione della spesa "Spese per indennita' di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale".".