IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
      Modifica dell'articolo 8 della legge 10 marzo 1973, n. 9
 
   1. La quota a carico dei consiglieri regionali di cui alla lettera
a)  del  primo  comma  dell'articolo 8 della legge regionale 10 marzo
1973, n. 9, da ultimo modificato dalla legge  regionale  29  dicembre
1980,  n.  100  e'  elevata  al  ventitre  per  cento dell'indennita'
consiliare lorda a decorrere dal 1 gennaio 1994 e al venticinque  per
cento a decorrere dal 1 gennaio 1995.
   2.  Dopo il secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 10
marzo 1973, n. 9, da  ultimo  modificato  dalla  legge  regionale  29
dicembre 1980, n. 100 sono aggiunti i seguenti commi:
    "La  quota di cui alla lettera a) del primo comma e' dovuta anche
dai consiglieri regionali dipendenti  da  pubbliche  amministrazioni,
collocati  in  aspettativa  a  norma  dell'articolo  71  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n.  29  che  abbiano  optato,  in  luogo
dell'indennita'  consiliare,  per  la  conservazione  del trattamento
economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.
   Il bilancio della Cassa di Previdenza e'  allegato  come  gestione
speciale al bilancio di previsione del Consiglio regionale.
   Entro  il  31  luglio di ogni anno, il bilancio tecnico attuariale
della Cassa e' presentato all'Ufficio  di  Presidenza  del  Consiglio
regionale, che accerta in modo analitico l'andamento della gestione.
   L'eventuale disavanzo finanziario della Cassa e' ripianato con una
contribuzione  a  valere  sulle  spese di funzionamento del Consiglio
regionale, afferenti ciascun esercizio, in modo da assicurare,  entro
la  legislatura, il pareggio della gestione tecnico finanziaria della
Cassa.
   Il relativo stanziamento e' iscritto nel  bilancio  di  previsione
della  Regione  al  cap.  n. 10 dello stato di previsione della spesa
"Spese per indennita' di carica e di missione spettanti ai componenti
del Consiglio regionale".".