IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                      Modifica dell'articolo 5
             della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3
 
   1. Il terzo comma dell'articolo 5 della legge regionale 13 gennaio
1976, n. 3, e' sostituito dal seguente:
    "Per  le  persone  giuridiche  il  diritto di elettorato attivo e
passivo e' esercitato da rispettivi rappresentanti,  fatta  salva  la
possibilita'  di  delegare  il  diritto  di  voto nei casi e nei modi
previsti dalla legge o dall'atto costitutivo o dallo statuto.".
   2. Dopo il terzo comma dell'articolo 5 della  legge  regionale  13
gennaio 1976, n. 3, e' aggiunto il seguente quarto comma:
    "Il  consorzio  di  bonifica  entro  il  termine di trenta giorni
antecedente la data fissata per  le  elezioni  deve  inviare  a  ogni
avente  diritto  al  voto  una  comunicazione  contenente  la data di
svolgimento delle stesse nonche' l'indicazione  del  seggio  dove  si
tengono le operazioni elettorali.".