IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 1. Il terzo comma dell'articolo 5 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3, e' sostituito dal seguente: "Per le persone giuridiche il diritto di elettorato attivo e passivo e' esercitato da rispettivi rappresentanti, fatta salva la possibilita' di delegare il diritto di voto nei casi e nei modi previsti dalla legge o dall'atto costitutivo o dallo statuto.". 2. Dopo il terzo comma dell'articolo 5 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3, e' aggiunto il seguente quarto comma: "Il consorzio di bonifica entro il termine di trenta giorni antecedente la data fissata per le elezioni deve inviare a ogni avente diritto al voto una comunicazione contenente la data di svolgimento delle stesse nonche' l'indicazione del seggio dove si tengono le operazioni elettorali.".