IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Composizione e funzionamento delle commissioni 1. Le commissioni provinciali di cui all'articolo 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono composte da: a) l'Assessore regionale competente in materia, o suo delegato, che la presiede; b) un architetto urbanista con esperienza in campo ambientale, un biologo con esperienza in campo della tutela ambientale, un esperto in scienze forestali, designati dal Consiglio regionale su terne di nominativi rispettivamente presentate dall'ordine degli architetti, dei biologi e degli agronomi; c) i dirigenti regionali dei Settori 43, 44, 66 e 69; d) due rappresentanti delle soprintendenze, di cui uno della soprintendenza ai beni culturali e uno della soprintendenza ai beni archeologici, competenti per territorio, designati ai sensi dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 6l6. 2. Il presidente nomina il vicepresidente che lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di assenza od impedimento. 3. A seconda della natura dei beni e delle localita' da tutelare, il presidente aggrega di volta in volta alle sedute della commissione, per l'acquisizione di pareri consultivi: a) i sindaci, o loro delegati, dei comuni interessati; b) l'ispettore ripartimentale delle foreste; c) il comandante della capitaneria di porto; d) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; e) un rappresentante dell'ente provinciale per il turismo; f) un rappresentante dell'amministrazione provinciale. 4. Il presidente puo' far intervenire alle riunioni della commissione, senza diritto di voto, studiosi e tecnici esperti in specifiche materie, nonche' rappresentanti designati da associazioni ambientalistiche ed agricole e da associazioni e sodalizi culturali. 5. Le riunioni della commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti con diritto di voto; per la validita' delle deliberazioni e' richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. 6. Le commissioni sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale, ed hanno sede presso gli uffici regionali competenti in materia di tutela ambientale, che provvedono a fornire il servizio di segreteria e di archivio. 7. Ai componenti le commissioni estranei all'amministrazione regionale competono i compensi e l'eventuale trattamento economico di missione di cui alla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60, e succes- sive modifiche ed integrazioni.