IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
           Composizione e funzionamento delle commissioni
 
   1. Le commissioni provinciali di cui all'articolo 2 della legge 29
giugno 1939, n. 1497, sono composte da:
    a)  l'Assessore  regionale competente in materia, o suo delegato,
che la presiede;
     b) un architetto urbanista con esperienza in  campo  ambientale,
un  biologo  con  esperienza  in  campo  della  tutela ambientale, un
esperto in scienze forestali, designati dal  Consiglio  regionale  su
terne  di  nominativi  rispettivamente  presentate  dall'ordine degli
architetti, dei biologi e degli agronomi;
    c) i dirigenti regionali dei Settori 43, 44, 66 e 69;
    d) due rappresentanti delle  soprintendenze,  di  cui  uno  della
soprintendenza  ai  beni culturali e uno della soprintendenza ai beni
archeologici,  competenti  per   territorio,   designati   ai   sensi
dell'articolo  107  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 6l6.
   2. Il presidente nomina il vicepresidente  che  lo  sostituisce  a
tutti gli effetti in caso di assenza od impedimento.
   3.  A seconda della natura dei beni e delle localita' da tutelare,
il  presidente  aggrega  di  volta  in  volta   alle   sedute   della
commissione, per l'acquisizione di pareri consultivi:
    a) i sindaci, o loro delegati, dei comuni interessati;
    b) l'ispettore ripartimentale delle foreste;
    c) il comandante della capitaneria di porto;
    d)  un  rappresentante  della  camera  di  commercio,  industria,
artigianato ed agricoltura;
    e) un rappresentante dell'ente provinciale per il turismo;
    f) un rappresentante dell'amministrazione provinciale.
   4.  Il  presidente  puo'  far  intervenire  alle  riunioni   della
commissione,  senza  diritto  di  voto, studiosi e tecnici esperti in
specifiche materie, nonche' rappresentanti designati da  associazioni
ambientalistiche ed agricole e da associazioni e sodalizi culturali.
   5. Le riunioni della commissione sono valide con la presenza della
maggioranza  assoluta  dei  componenti  con  diritto  di voto; per la
validita' delle deliberazioni e' richiesto il voto  favorevole  della
maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parita' di voti prevale
il voto del presidente.
   6.  Le  commissioni sono nominate con decreto del Presidente della
Giunta  regionale,  ed  hanno  sede  presso  gli   uffici   regionali
competenti  in materia di tutela ambientale, che provvedono a fornire
il servizio di segreteria e di archivio.
   7.  Ai  componenti  le  commissioni  estranei  all'amministrazione
regionale competono i compensi e l'eventuale trattamento economico di
missione  di cui alla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60, e succes-
sive modifiche ed integrazioni.