IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. L'articolo 16 della legge regionale 13 marzo 1992,  n.  26,  e'
cosi' sostituito:
 
                              "Art. 16.
                          S u p p l e n z e
 
   1.  In caso di assenza o impedimento del presidente del comitato e
di ciascuna sezione decentrata, le funzioni di  cui  all'articolo  14
sono  svolte dal rispettivo vice presidente. In caso di contemporanea
assenza o impedimento del presidente e del vicepresidente,  le  rela-
tive  funzioni  sono  svolte  dal  componente elettivo effettivo piu'
anziano di eta'.
   2. In caso di assenza o impedimento, i  componenti  effettivi  del
comitato  e  di  ciascuna  sezione  decentrata  sono  sostituiti  dai
componenti supplenti eletti o designati per la  stessa  categoria,  a
norma  dell'articolo  5,  comma  2. A tal fine, qualora un componente
effettivo si  trovi,  per  giustificati  motivi,  impossibilitato  ad
intervenire  alla  seduta  dell'organo di controllo, ne da' immediata
comunicazione  al  presidente,  il  quale  provvede  a  convocare  il
supplente.  Quando,  anche nel corso della seduta, per causa di forza
maggiore, si verifichi  l'assenza  di  un  componente  effettivo,  il
presidente  o  chi  ne  svolge  le  funzioni  provvede  all'immediata
sostituzione con uno dei componenti supplenti, eventualmente presenti
ai sensi del comma 3. Per la  sostituzione  dei  componenti  elettivi
effettivi  e',  di regola osservato il criterio dell'alternanza tra i
due supplenti eletti dal Consiglio regionale.
   3. I componenti supplenti hanno diritto di assistere  a  tutte  le
sedute dell'organo di controllo.
   4. Il comitato e le sezioni decentrate possono collegialmente, con
provvedimento  motivato, decidere di convocare i componenti supplenti
per l'esame di questioni procedurali o di ordine  generale  affidando
anche  ad  essi incarichi di relazione, al fine di un migliore e piu'
sollecito svolgimento dei lavori.
   5. I componenti supplenti concorrono a formare il numero legale ed
hanno voto deliberativo soltanto nei casi previsti dal comma 2.
   6. Ai componenti supplenti che intervengono alle sedute  ai  sensi
dei  commi  2 e 4 spettano le indennita' ed i rimborsi previsti per i
componenti  effettivi  dell'organo  di   controllo.   Ai   componenti
supplenti  che intervengono alle sedute ai sensi del comma 3 spettano
esclusivamente  i  rimborsi  previsti  per  i  componenti   effettivi
dell'organo di controllo".