IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione al fine di promuovere e favorire l'attivita' socio- assistenziale concede contributi annuali agli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) ed alle persone giuridiche pri- vate riconosciute con le modalita' di cui alla legge regionale 2 dicembre 1983, n. 73, con sede nel territorio della Regione che operino nelle materie indicate nell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.