IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1. La Regione al fine di promuovere e favorire l'attivita'  socio-
assistenziale  concede  contributi  annuali agli Istituti pubblici di
assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) ed alle persone  giuridiche  pri-
vate  riconosciute  con  le  modalita'  di cui alla legge regionale 2
dicembre 1983, n. 73, con  sede  nel  territorio  della  Regione  che
operino  nelle  materie  indicate  nell'articolo  22  del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.