IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  In  attuazione  dei  principi  contenuti  nell'articolo 45 del
proprio statuto, ed in conformita' a quanto previsto all'articolo 32,
comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, la  Regione  interviene,
con  la  presente legge, al fine di favorire, mediante la concessione
di contributi  finanziari,  il  potenziamento  di  forme  associative
consortili di garanzia fidi fra piccole e medie imprese, ivi comprese
le imprese artigiane operanti nel proprio territorio.