IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. In attuazione dei principi contenuti nell'articolo 45 del proprio statuto, ed in conformita' a quanto previsto all'articolo 32, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, la Regione interviene, con la presente legge, al fine di favorire, mediante la concessione di contributi finanziari, il potenziamento di forme associative consortili di garanzia fidi fra piccole e medie imprese, ivi comprese le imprese artigiane operanti nel proprio territorio.