la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, ai sensi dell'articolo 45 dello statuto ed in armonia con gli orientamenti generali definiti a livello nazionale ed a livello comunitario, promuove e favorisce la realizzazione nel Lazio di una rete di parchi scientifici e tecnologici (in seguito denominati parchi) e di centri e strutture ad essi connessi.