la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La  Regione,  ai  sensi  dell'articolo  45 dello statuto ed in
armonia con gli orientamenti generali definiti a livello nazionale ed
a livello comunitario, promuove  e  favorisce  la  realizzazione  nel
Lazio  di  una  rete  di parchi scientifici e tecnologici (in seguito
denominati parchi) e di centri e strutture ad essi connessi.