(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 31
                        del 10 novembre 1993)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1. La Regione, visto il decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, in virtu' della  legge  quadro  del  15  gennaio
1992,  n. 21, delega i comuni ad organizzare in una visione integrale
del trasporto, i servizi di  trasporto  pubblico  non  di  linea  nel
quadro della programmazione economica e territoriale.
   2.   La  presente  legge  disciplina  l'esercizio  delle  funzioni
amministrative attribuite alla Regione dall'articolo 85, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,  n.  616,  in
materia  di  servizi taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e
veicoli a trazione animale, di servizio di noleggio con conducente di
autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.
   3. I regolamenti comunali concernenti i servizi di cui al comma  1
sono adottati con deliberazione del competente organo comunale e sono
soggetti   all'approvazione  della  Regione,  che  provvede  mediante
deliberazione della Giunta regionale.
   4. I regolamenti comunali in vigore devono  essere  resi  conformi
alle norme della presente legge entro il 7 febbraio 1994.
   5.  L'approvazione  della  Regione  e'  espressa  a condizione che
ciascun  regolamento  comunale  sia  redatto  con  l'osservanza   dei
principi e dei criteri contenuti negli articoli seguenti.