(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 31 del 10 novembre 1993) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtu' della legge quadro del 15 gennaio 1992, n. 21, delega i comuni ad organizzare in una visione integrale del trasporto, i servizi di trasporto pubblico non di linea nel quadro della programmazione economica e territoriale. 2. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Regione dall'articolo 85, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di servizi taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale, di servizio di noleggio con conducente di autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale. 3. I regolamenti comunali concernenti i servizi di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del competente organo comunale e sono soggetti all'approvazione della Regione, che provvede mediante deliberazione della Giunta regionale. 4. I regolamenti comunali in vigore devono essere resi conformi alle norme della presente legge entro il 7 febbraio 1994. 5. L'approvazione della Regione e' espressa a condizione che ciascun regolamento comunale sia redatto con l'osservanza dei principi e dei criteri contenuti negli articoli seguenti.