IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  secondo  comma  dell'articolo  1  della legge regionale 28
luglio 1978, n. 35, e' cosi' modificato:
    "2. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1  i  comuni  con
numero  di  abitanti  residenti anagrafici non superiore a diecimila,
salvo quelli che,  in  relazione  all'andamento  demografico  e  alle
caratteristiche geografiche, storiche e ambientali o alla particolare
espansione  industriale  e  turistica,  ovvero dietro loro richiesta,
siano compresi in elenchi formati dalla  Giunta  regionale  approvati
con legge regionale".