IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 35, e' cosi' modificato: "2. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 i comuni con numero di abitanti residenti anagrafici non superiore a diecimila, salvo quelli che, in relazione all'andamento demografico e alle caratteristiche geografiche, storiche e ambientali o alla particolare espansione industriale e turistica, ovvero dietro loro richiesta, siano compresi in elenchi formati dalla Giunta regionale approvati con legge regionale".